Accesso agli atti ed accesso civico
Il Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte dà attuazione alle norme in materia di accesso agli atti e documenti amministrativi di cui alla legge n. 241 del 1990 nonché a quelli oggetto di accesso civico secondo le indicazioni che di seguito vengono riportate.
Accesso agli atti secondo le modalità, i tempi ed i termini di cui alla legge 241 del 1990
L’accesso agli atti e documenti amministrativi si concretizza nel potere/diritto degli interessati di richiedere, di prendere visione ed, eventualmente, ottenere copia dei documenti amministrativi (ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90) ’’al fine di assicurare la trasparenza dell’attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse diretto, concreto e attuale per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi’’.
Ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 con modifica e integrazione della legge 15/2005 è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse.
E’ possibile invocare l’accesso agli atti di cui alla legge 241/90:
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per ottenere copia o visionare un atto amministrativo (circolare interna, regolamento, ecc.);
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per avere, in generale, un pronunciamento formale da parte di una Pubblica Amministrazione fondamentale per poter conoscere i motivi che hanno indotto l’amministrazione a prendere un provvedimento, verificarli ed eventualmente smentirli;
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sollecitare una risposta da parte dell’amministrazione;
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acquisire informazioni relative ad un procedimento amministrativo;
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conoscere i presupposti, le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione;
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conoscere i criteri di gestione delle pratiche. E’ molto importante, ad esempio, per sapere a che punto della lista d’attesa si trovi l’interessato, i criteri utilizzati per la gestione della lista stessa e quando si ritiene potrà essere convocato per l’erogazione della prestazione richiesta.
Sono previste due modalità di accesso (ex DPR 352/92):
Si esercita mediante richiesta all’ufficio dell’amministrazione competente a formare l’atto conclusivo del procedimento o che lo deterrà stabilmente. Il Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte al fine di facilitare i rapporti con i cittadini, e quindi l’accesso, indica nel proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale info@maestridiscipiemonte.it lo strumento per richiedere l'accesso, in tal senso detto recapito fungerà da Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP).
L’istanza di accesso può essere avanzata inviandola tramite raccomdandata A/R oppure PEC collegio@pec.maestridiscipiemonte.it alla sede amministrativa del Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte in Via P. Petrocchi, 6/a 10121 Torino oppure inviandola alla e-mail istituzionale in uso all’ufficio Protocollo.
Il diritto di accesso agli atti può essere esercitato da tutti i soggetti che dimostrino di avere un ’’interesse giuridicamente rilevante" nei confronti dell’atto oggetto del diritto di accesso.
Il Collegio Regionale Maestri di sci del Piemonte, per ciascun tipo di procedimento, evaderà la richiesta entro il termine cui esso deve concludersi e laddove non sia specificamente regolamentato ovvero diversamente previsto da atto interno, entro il termine di giorni 90 (novanta).
I termini sono calcolati a partire dal momento in cui l’ufficio competente ha ricevuto la domanda (in caso di raccomandata A/R dal giorno in cui ha firmato per avvenuta ricezione). Qualora l’istanza di accesso non sia inviata all’ufficio competente, sarà questo stesso a dover trasmettere la domanda al soggetto giusto. Di questa trasmissione è data comunque comunicazione all’interessato (cfr. DPR 352/92 art 4 comma 3).
Trovano applicazione, per quanto compatibili con l’attività amministrativa realizzata dal Collegio Regionale Maestri di sci del Piemontei, le disposizioni rilevanti di cui alla legge 241 del 1990.
Accesso civico
L’art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall’art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”).
Per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione normativamente previsti, il legislatore ha confermato l’istituto dell’accesso civico volto ad ottenere la corretta pubblicazione dei dati rilevanti ex lege, da pubblicare all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”.
L’istanza va presentata ai sensi dell'art. 5, comma 3,
a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.
Come esercitare il diritto nell'ambito del Collegio
La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile dell’accesso civico del Collegio (segreteria) mediante l’utilizzo del modulo appositamente predisposto e rinvenibile nell’apposita area del sito web istituzionale dedicata all’accesso civico.
Si consiglia, qualora la richiesta avvenga tramite posta elettronica certificata, di indicare nell'oggetto della mail le parole "ACCESSO CIVICO".
Il Responsabile per l’accesso civico provvede entro 30 giorni a pubblicare nel sito istituzionale del Collegio il documento, l’informazione o il dato richiesto. Contestualmente, comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento. Se, invece, quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.
L’indirizzo al quale inoltrare la richiesta è: info@maestridiscipiemonte.it
Modulo per l'accesso civico